Ripartire, dall’inizio: cosa ci dicono la prospettiva giuridica e quella del lavoro sul campo nel social work sul Parenting Support? A cominciare dalla nostra Costituzione, che quest’anno compie 80 anni, qual è il legame tra diritti di bambini e genitori, educazione, social work e giustizia sociale? Risuonano le parole dell’articolo 1 della legge 149/201 “Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia. Le condizioni di indigenza dei genitori … non possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto”. In dialogo con Arianna Thiene docente di diritto privato dell’Università di Ferrara e Paola Milani, docente dell’Università di Padova e responsabile dell’assistenza tecnico-scientifico al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del LEPS P.I.P.P.I., ripercorriamo la grande tradizione giuridica italiana e le evidenze di tanta letteratura scientifica a livello internazionale. Per affermare che il lavoro di Parenting Support è sempre fattibile: nell’area della promozione, dove l’intervento non è centrato sui problemi, nell’area della prevenzione, quindi prima di situazioni emergenziali gravi, e nell’area della protezione, cioè quando il bambino è già stato “allontanato”, “affidato a un’altra famiglia o a una comunità”. Questa è la strada che ha ispirato il LEPS P.I.P.P.I. ad avviare un nuovo piano di lavoro e uno specifico percorso di formazione sulla riunificazione familiare. Per non rompere i legami, ma per trasformarli.
Arianna, partiamo dall’inizio: la Costituzione che idea ha di famiglia? Che diritti sono in capo alla famiglia di origine? E che impegno attribuisce allo Stato nel proteggere le relazioni familiari?
Il tema del sostegno alla genitorialità è stato per me un’opportunità straordinaria per riscoprire la modernità della nostra Costituzione. Per questo ho voluto portare la mia riflessione sul binario dei principi e dei valori costituzionali dell’eguaglianza, della solidarietà e della dignità della persona.
La nostra Carta fondamentale, con una formula vincente, concepisce all’art. 29 la famiglia come una società naturale, cioè una comunità preordinata alla realizzazione dell’interesse comune delle persone che la compongono. La persona realizza sé stessa non solo come singola, ma anche come membro di un gruppo, di una formazione sociale.
Nel dibattito politico e giuridico ha finito, invece, col prevalere una visione riduttiva della tematica familiare. Discorsi puramente individualistici sembrano trascurare il valore della famiglia come bene relazionale. La recente Riforma del processo in materia di persone, minori e famiglie è l’ultimo tassello di questo percorso. Avrebbe potuto contribuire di più alla costruzione di una società amica delle famiglie. Occorre accompagnare questa riforma con progettualità sociali.
Perché l’art. 31 della Costituzione, dedicato ai diritti sociali delle famiglie, parla chiaro quando prescrive alla Repubblica (e quindi allo Stato, alle Regioni e agli altri enti) di agevolare con misure economiche e altre previdenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei relativi compiti, con particolare riguardo alle famiglie numerose. L’intervento pubblico è necessario e doveroso per sostenere e proteggere la genitorialità, l’infanzia e la gioventù.
Come si collegano Costituzione, contesto internazionale, europeo e italiano: qual è il filo comune sotteso rispetto alla continuità dei legami familiari?
Il sistema normativo del diritto minorile e di famiglia si caratterizza per essere pluralistico e multilivello. Per rintracciare il filo conduttore in tema di protezione dei legami familiari sono partita proprio dalla Costituzione, che è la nostra Carta per il futuro. Illuminante è stata la lettura dei lavori della Commissione dei 75, incaricata di scrivere il testo della nostra Legge fondamentale. La mia attenzione si è soffermata soprattutto sull’attività della Terza Sottocommissione, investita del compito di definire i Diritti e doveri nel campo economico e sociale. Mi riferisco in particolare alla Relazione sulle Garanzie economiche-sociali per l’assistenza alla famiglia, di cui è Relatrice Lina Merlin e Correlatrici sono Maria Federici e Teresa Noce. Madri Costituenti molto diverse tra loro per età, storia personale e appartenenza politica. Ma avevano una convinzione comune: che la genitorialità fosse una questione sociale, che la crescita di un figlio non fosse una questione privata, ma riguardasse l’intera comunità. È questa l’idea che sta alla base dell’art. 31 della Costituzione, che contiene direttive di straordinario rilievo per la promozione e la protezione dei diritti dei bambini e delle loro famiglie. Queste direttive le ritroviamo anche nella Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia del 1989 (CRC), che indica chiaramente agli Stati che avere a cuore i diritti dell’infanzia significa mettere in campo sistemi efficienti di sostegno sociale alla genitorialità (art. 18). Una spinta importante per un supporto alle famiglie nel segno della conservazione e valorizzazione dei legami familiari è arrivata dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. I giudici di Strasburgo richiedono con sempre più insistenza interventi sociali mirati a sostegno dei nuclei familiari più vulnerabili a causa della povertà dilagante e da un’inconsistente integrazione socioculturale.
Cosa occorre fare di più in ambito civilistico per il sostegno alla genitorialità?
L’idea di un diritto promozionale, che sostiene la vita familiare e il compito educativo dei genitori, non sembra diffusa nella riflessione giuridica. Questa consapevolezza non si è tradotta solo in pregevoli lavori scientifici, ma è stata il volano per la costruzione di un percorso virtuoso segnato da importanti interventi di soft law, finalizzati a sostenere e proteggere i legami familiari. Il riferimento va alle Linee di indirizzo per l’affidamento familiare del 2012 alle Linee di indirizzo per l’accoglienza nei servizi residenziali per minorenni del 2017 (entrambe aggiornate nel 2024), e alle Linee di indirizzo per le famiglie in situazioni di vulnerabilità e per la promozione della genitorialità positiva, sempre del 2017. In questi anni mi sono dedicata molto alla formazione specialistica e permanente degli Avvocati e ho potuto riscontrare che questi interventi, che cristallizzano buone prassi presenti sul territorio, sono poco conosciuti dagli operatori del diritto. Nella dottrina civilistica vengono raramente citati. Eppure, sono strumenti di orientamento tecnico-politico preziosi. Nell’universo giuridico, poi, raramente vengono richiamati i Piani Infanzia, che insistono sulla necessità di accompagnare i genitori per promuovere le loro competenze al fine di evitare che l’intervento pubblico interferisca nella relazione più speciale e intima che esista, che è quella genitoriale. Nel VI Piano Infanzia si insiste molto sulla necessità di potenziare i Centri per la famiglia, luoghi fisici territoriali, aperti e prossimi alla Comunità. Per questo nel mio libro, “Il sostegno alla genitorialità. La sfida europea per la protezione dei legami familiari”, ho tentato di mettere in luce come le politiche di sostegno alla genitorialità finiscano con l’avere ricadute concrete con riguardo all’applicazione degli istituti propri del diritto di famiglia e del diritto minorile.
Dove viene affermato il riferimento al rafforzamento delle competenze genitoriali, da parte dei servizi, congiuntamente alle azioni di protezione del bambino? E dove la dimensione preventiva delle diverse disposizioni di legge?
L’attenzione per la cura delle relazioni familiari, attraverso il rafforzamento delle competenze genitoriali, anima la legge 28 marzo 2001, n. 149, che ha modificato in modo significativo la legge n. 184 del 1983 (c.d. legge adozione). Questa Riforma, che ha cambiato la stessa intitolazione della legge in Diritto del minore ad una famiglia, indica nel Titolo I i Principi generali della materia, ispirati alla protezione del diritto fondamentale del minore di crescere e di essere educato nell’ambito della propria famiglia. L’art. 1 è una sorta di manifesto programmatico in cui viene esplicitato che la concreta realizzazione di questo diritto fondamentale è strettamente collegata all’impegno delle Istituzioni a sostenere con servizi e misure economiche le famiglie che si trovano in difficoltà. Viene contestualmente specificato che le condizioni di indigenza delle famiglie non possono giustificare provvedimenti di allontanamento. La natura sussidiaria dell’affidamento, utilizzabile solo quando gli interventi di sostegno socio-assistenziali si sono rivelati inadeguati, è stata esplicitata in recenti interventi legislativi. Mi riferisco in particolare alla legge 29 luglio 2020, n. 107, istitutiva di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori e al nuovo art. 5 bis della legge adozione, introdotto dalla già ricordata Riforma del processo civile. Con questa previsione si è voluto dare una base normativa certa all’Istituto dell’affidamento dei minori ai servizi sociali, utilizzato in passato con modalità non sempre rispettose del ruolo genitoriale. Si è stabilito che questa misura di protezione può essere disposta solo dopo che sono stati posti in essere tutti i possibili interventi di sostegno per aiutare la famiglia nello svolgimento dei compiti di cura e di accudimento dei figli.
Come la cura delle relazioni familiari aiuta a far ritrovare come fondamentale l’interesse del bambino?
Nella stesura di questo articolo il legislatore ha messo la cura delle relazioni familiari al centro quando ha previsto che l’affidamento ai servizi sociali può essere disposto solo se sussiste un provvedimento formale di limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori ai sensi dell’art. 333 del codice civile. Inoltre, il provvedimento non può mai presentarsi come una delega in bianco ai servizi sociali e deve indicare la durata dell’affidamento che non può essere superiore a 24 mesi.
Paola, raccogliendo questa grande tradizione giuridica italiana, come si promuove il migliore interesse del bambino a crescere nella sua famiglia, anche in caso di allontanamento dal nucleo familiare?
Su questo, camminiamo sulle spalle dei giganti. Penso a tutto il lavoro fatto negli anni ’80 e ’90 da Alfredo Carlo Moro, che è stato il presidente del Tribunale dei Minori di Roma, grande giurista e primo presidente del Centro di Documentazione per l’Infanzia e l’Adolescenza in Italia, che ha aperto la direzione suggerita da Arianna Thiene. Inoltre, nello sviluppare l’approccio metodologico di P.I.P.P.I., abbiamo potuto tenere conto di tanta letteratura internazionale e soprattutto del lavoro che hanno fatto Anthony Maluccio al Boston College negli Stati Uniti, a partire dagli anni ’80, e l’équipe di Maria Angels Balsells in Spagna, e altri colleghi, in particolare in Québec e Inghilterra. Negli ultimi anni, proprio sul tema delle evidenze scientifiche che giustificano il parenting support, abbiamo lavorato con EurofamNet, una rete che ha coinvolto ricercatori, operatori e decisori politici di 35 Paesi, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra ricerca, pratica e policy. La letteratura evidenzia come esistano molteplici modalità di sostenere la genitorialità e sottolinea l’inefficacia di interventi basati prevalentemente sul controllo, a favore invece di approcci basati sui punti di forza (strength based approach, Devaney et al., 2022), dando valore alle relazioni e alla partecipazione, con interventi orientati simultaneamente al bambino, ai genitori e alla famiglia, sia nel contesto domestico sia nell’ambiente di vita più esteso. Questi studi ci dicono che il lavoro di Parenting Support, come si chiama a livello internazionale, è sempre fattibile. Come accennato sopra, lo possiamo implementare nell’area della promozione, della prevenzione come anche nell’area della protezione, cioè quando il bambino è già stato allontanato. C’è una prevenzione anche nella protezione: “si fa” prevenzione ogni qualvolta si promuove la partecipazione della famiglia di origine (o meglio “famiglia affidante”) al progetto del bambino e lo si fa divenire un progetto non frammentato, ma unitario perché co-costruito con tutti gli attori significativi nella vita del bambino; ogni qualvolta si ha cura di promuovere, nell’interesse del bambino, relazioni positive fra famiglia “affidante” e famiglia affidataria o comunità residenziale, come ovviamente fra il bambino e la sua famiglia di origine; ogni qualvolta si vigila sui tempi, nella consapevolezza che i tempi della vita dei bambini sono diversi dai tempi della vita degli adulti, si misurano in giorni, settimane e mesi, non in anni; ogni qualvolta si costruiscono azioni per garantire protezione del bambino intendendo quest’ultima come protezione dei suoi legami familiari, del suo senso di appartenenza a una storia, che egli ha diritto di conoscere e di abitare con consapevolezza. Siamo così ai fondamenti: la Costituzione, l’articolo 1 della legge 149/2001, la stessa Convenzione Internazionale dei Diritti dei Bambini. Questi riferimenti ci dicono chiaramente che l’allontanamento non va considerato come un intervento di rottura dei legami familiari, ma di protezione del best interest del bambino, che “allontanare” è un’assunzione di responsabilità per proteggere i bambini e i loro legami, per allargare, non per separare le loro famiglie, proteggendo il loro senso di appartenenza ad esse. Anche per questo “allontanare”, “collocare” sono verbi che fanno parte di un gergo che rimanda a pratiche obsolete, verbi che non sono in grado di esprimere il cuore della legislazione appena citata e che non esprimono la cura in atto nell’esperienza P.I.P.P.I., e più in generale nei servizi sociali italiani, così come ha spiegato la Presidente del CNOAS, Barbara Rosina, in un recente intervento al Senato*.
Qui si coglie il tema della temporaneità dei provvedimenti di allontanamento e il mantenimento dei legami con la famiglia di origine. Perché occorre rafforzare l’impegno a fare tutti la stessa strada, insieme?
Alfredo Carlo Moro spiegava che cos’è il best interest del bambino: è la cura e la risposta ai suoi bisogni di sviluppo. Questo è il punto. Sappiamo che il bisogno di essere amato, riconosciuto, di avere punti di riferimento stabili, cure che nutrono, continuità nei legami affettivi, questo è il bisogno fondamentale dell’essere umano. In tal senso, la domanda da porsi è: come l’ ”allontanamento” può essere realizzato tenendo conto di questa lettura del best interest del bambino? Come possiamo far diventare l’”allontanamento” un tempo nel quale si affianca la famiglia d’origine con un’altra famiglia se il bambino va in affido, con gli operatori della comunità se il bambino va in comunità residenziale, per aiutare i genitori a riunificarsi con il loro bambino, con la loro storia e ad apprendere un approccio positivo alla genitorialità?
Casa ci dice l’esperienza di P.I.P.P.I. in questi ultimi anni?
Gli ultimi dati a disposizione dicono che circa l’8% di famiglie entrano in P.I.P.P.I. non solo per prevenire l’allontanamento, ma quando l’allontanamento è già stato realizzato e quindi per prevenire le frammentazioni dell’intervento, le lunghezze degli allontanamenti, perché la legge è molto chiara sull’indicazione che non dovremmo andare oltre i 24 mesi e quindi per apprendere a costruire, grazie all’allontanamento stesso, un progetto con e nell’intero “Mondo del bambino”. Attraverso una recente ricerca di dottorato, condotta da Anna Salvò, e altre iniziative di studio e di ricerca che abbiamo realizzato in questi anni, possiamo adesso presentare un percorso formativo per gli operatori appena partito, a fine febbraio. Questo percorso formativo è finalizzato a mettere a disposizione della comunità P.I.P.P.I. un nuovo Piano di lavoro dedicato alle famiglie che entrano nell’accompagnamento sia perché è già stato allontanato un bambino, sia per utilizzare l’“allontanamento” come un tempo favorevole per l’apprendimento di una genitorialità positiva. Non si aiuta una famiglia a prendersi cura dei suoi figli tagliando le relazioni tra genitori e figli: queste relazioni sono tessiture pazienti, amorevoli, complesse, tra genitori, figli e comunità. I servizi di tutela e protezione sono un’espressione di cura e amorevolezza della collettività nei confronti di una famiglia in difficoltà a garantire risposta ai bisogni di sviluppo dei bambini, a tessere questa relazione. Se invece di cucire, la tutela taglia, la tutela non costruisce soluzioni, ma diventa parte del problema che vuole risolvere, creando un cortocircuito che va ad impattare negativamente sullo sviluppo del bambino. Se invece la tutela costruisce contesti partecipativi, dove i genitori possono fare esperienza di cura e attenzione nei loro confronti, di modalità comunicative dialogiche, che garantiscono rispetto, ascolto, possibilità di esprimere punti di vista diversi, che fanno spazio al disaccordo e alla ricerca collaborativa di soluzioni, questi contesti diventano concretamente spazi di parenting support, tramite processi di riflessività che favoriscono la formazione di genitorialità positiva e consapevole.
Arianna, qual è il valore dell’approccio del LEPS P.I.P.P.I. definito come “prevenzione dell’allontanamento familiare” per rafforzare questa prospettiva, proprio in quanto livello essenziale di prestazione sociale?
Con il riconoscimento di P.I.P.P.I. come Livello Essenziale delle Prestazioni Sociali si è finalmente data attuazione all’art. 31 della Costituzione, che è forse la previsione che ha subito in quasi 80 anni gli arretramenti più pesanti. Si è così realizzato quel progetto tenacemente voluto da Teresa Noce e Lina Merlin, che con straordinaria lungimiranza nel 1946 chiedevano di modernizzare il sistema assistenziale per garantire i diritti sociali delle famiglie. Mi piace ricordare che era stata proprio Teresa Noce ad ideare i famosi Treni della Felicità, che possiamo considerare la prima forma di affidamento familiare. Famiglie che aprivano le porte delle loro case ai bambini provenienti dalle parti più povere del nostro Paese. Famiglie che aiutavano altre famiglie. La forma più nobile di sostegno alla genitorialità.
*https://cnoas.org/wp-content/uploads/2026/02/CNOAS_Audizione-Bicamerale-Infanzia-su-presupposti-allontanamento_17.02.2026.pdf
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